A partire dal 2023, i trader italiani di criptovalute saranno tenuti a pagare una pesante imposta sulle plusvalenze del 26%. Tuttavia, questa è una delle disposizioni contenute nell'ultima legge di bilancio approvata dal Parlamento.
Giorgia Meloni, Primo Ministro italiano, ha stilato in fretta e furia una manovra di bilancio espansiva per il 2023, consistente in 21 miliardi di euro (22,3 miliardi di dollari) di tagli fiscali per aiutare le imprese e i privati in difficoltà a causa della crisi energetica, come riportato da Reuters.
La nuova legge di bilancio italiana legittima la criptovaluta
In Italia, dove le criptovalute sono ancora in gran parte non regolamentate, la legge di bilancio nazionale di 387 pagine riconosce formalmente le criptovalute deficome "una rappresentazione digitale di valore o diritti che può essere trasmessa e archiviatatronutilizzando la tecnologia di registro distribuito" o tecnologie simili.
In previsione della normativa MiCA dell'Unione Europea, l'Italia (e più recentemente il Portogallo) hanno introdotto un'imposta sulle plusvalenze derivanti dalle criptovalute. Questa normativa prevede quadri normativi per le licenze e requisiti più severi per i fornitori di servizi di criptovaluta negli Stati membri dell'UE.
L'aliquota del 26% si applicherà alle transazioni di criptovalute che superano i 2.000 euro per periodo d'imposta
Il nuovo disegno di legge prevede un'aliquota del 26% per i guadagni superiori a 2.000 euro per periodo d'imposta, per incentivare la presentazione di profitti derivanti da criptovalute. Inoltre, è prevista anche un'imposta sostitutiva sul reddito a cui gli investitori possono aderire: questa aliquota equivarrebbe al 14% del valore degli asset al 1° gennaio 2023, anziché al loro costo di acquisto originale.
In base alle recenti normative, eventuali perdite derivanti da investimenti in criptovalute possono essere dedotte dagli utili e riportate a nuovo.
Gli investitori potrebbero aver bisogno di ulteriori indicazioni su cosa sia classificato come evento imponibile, poiché la documentazione afferma che "lo scambio tra criptovalute aventi le stesse caratteristiche e funzioni" non costituisce un "caso fiscale"

